CODICE DELLA STRADA E COMPORTAMENTO DEI PEDONI (WALKERS)
"Hic sunt leones"
"Anche se il pedone secondo legge è il primo utente della strada (nel senso che è il primo ad essere citato nell'articolo1 del Codice della Strada), e anche se il transito pedonale è ammesso lungo la stragrande maggioranza delle strade italiane, il cartello che indica la fine di un centro urbano rappresenta per chi cammina una moderna versione delle colonne d'Ercole." (Marco Fazion, "Prima che venga il lupo")
Articolo 190 del Codice della strada:
"I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su un'unica fila." (art.190 comma 1)
...in poche parole dobbiamo avere sempre la visione dei mezzi che ci vengono incontro, a meno che non ci siano zone dedicate al transito esclusivo dei pedoni.
L'affermazione che il lato di marcia del walker è sempre quello sinistro non è sbagliata, ma è incompleta. Pochi sanno infatti che se la carreggiata è a senso unico di circolazione e non vi sono marciapiedi o piste riservate ai pedoni, questi ultimi devono tenere la destra rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.
Nelle ore della giornata non illuminate dal sole vige l'obbligo di marciare in fila indiana, ma sarebbe opportuno farlo sempre quando camminiamo su una strada! L'articolo 190 Codice della strada non parla di accorgimenti relativi alla visibilità del pedone durante le ore di buio, tuttavia esiste un orientamento della giurisprudenda della Corte di Cassazione per il quale si ritiene non responsabile per omicidio colposo l’automobilista che, fuori da un centro urbano e nelle ore notturne, investe un pedone che non indossa il giubbino con catarifrangenti (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 aprile – 30 agosto 2016, n. 35834).
L'affermazione che il lato di marcia del walker è sempre quello sinistro non è sbagliata, ma è incompleta. Pochi sanno infatti che se la carreggiata è a senso unico di circolazione e non vi sono marciapiedi o piste riservate ai pedoni, questi ultimi devono tenere la destra rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.
Nelle ore della giornata non illuminate dal sole vige l'obbligo di marciare in fila indiana, ma sarebbe opportuno farlo sempre quando camminiamo su una strada! L'articolo 190 Codice della strada non parla di accorgimenti relativi alla visibilità del pedone durante le ore di buio, tuttavia esiste un orientamento della giurisprudenda della Corte di Cassazione per il quale si ritiene non responsabile per omicidio colposo l’automobilista che, fuori da un centro urbano e nelle ore notturne, investe un pedone che non indossa il giubbino con catarifrangenti (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 aprile – 30 agosto 2016, n. 35834).
"I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri". (art.190 comma 2)
Ciò non significa che bisogna attraversare la strada in fila indiana, una volta fermato o controllaro il traffico i pedoni possono tranquillamente (ma velocemente) sfilare affiancati. Se non ci sono attraversamento o questi sono distanti oltre cento metri, i walkers possono attraversare la strada perpendicolarmente, velocemente e senza causare pericoli per sè o per il traffico. Quando però si tratta di attraversare piazze o larghi vige il divieto assoluto di attraversamento fuori dalle "strisce pedonali", anche quando queste siano distanti (vedi qui sotto, comma 3)
"E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2". (art.190 comma 3)
"E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni". (art. 190 comma 4)
"I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti" (art.190 comma 5)
"E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate". (cap.190 comma 6)
"Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7". (art.190 comma 7)
"La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade". (art.190 comma 8)
...nella speranza che non ci siano interpreti così folli da considerare i nostri amati bastoncini come degli "acceleratori di andatura! ;-)
"E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti o manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti" (art.190 comma 9)
"Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26,00 a Euro 102,00". (art.190 comma 10)
Nel codice della strada a questo articolo ne segue un altro che parla del "comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni" (articolo 191 Cds).